Art. 13.

      1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei rapporti con la vittima del reato.

 

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      2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

          a) recidiva;

          b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.